Sanatoria 2012: aggiornamento per la prova della presenza in Italia

Il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato (file PDF)
La lista di esempi di documentazione da ritenere valida:
– certificazione medica proveniente da struttura pubblica
– certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore
– tessere nominative dei mezzi pubblici
– certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.
– titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3 ecc…)
– centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi
L’Avvocatura specifica che trattasi di documentazione che, pur non provenendo da un’amministrazione pubblica, è comunque rilasciata da soggetti che erogano servizi e\o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblici, e ciò indipendentemente dalla condizione di regolarità dell’utente.
Altro punto chiarito riguarda la documentzione rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen:
1) – passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31-12-2011;
perchè, quindi, il suddetto documento sia idoneo a sostenere l’istanza di emersione è necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che,
per l’appunto, provi la presenza dello straniero al 31-12-2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque
certificazione rilasciata da un organismo pubblico, come sopra chiarito
2) – documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31-12-2011.
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